Statuto

 

Aggiornato il 25 aprile 2026

 

 

Art. 1 Fondazione e nome

 

Art. 1.1. Sotto il nome Sci Club Bassavalle viene costituita a Gordevio l'11.10.1967 un'associazione di carattere sportivo no profit con sede a Gordevio, in data 27.04.2024 viene modificato il nome in Sci Club Bassa Vallemaggia (SCBV).

 

Art. 1.2. Lo Sci Club Bassa Vallemaggia, con tutti i suoi membri, fa parte della Federazione svizzera di sci (Swiss-Ski) e della relativa associazione regionale (TiSki), nei confronti delle quali è tenuto al versamento dei contributi. Gli Statuti di Swiss-Ski e della relativa associazione regionale costituiscono parte integrante e complementare dei presenti Statuti del club.

 


Art. 2 Fine e scopo

Scopo del club è di promuovere e diffondere gli sport di scivolamento sulla neve organizzando:

  1. corsi di istruzione e perfezionamento
  2. conferenze e proiezioni
  3. escursioni
  4. competizioni
  5. formazione di un gruppo O.G (Organizzazione Giovanile)
 

Art. 3 Membri della società

 

Art. 3.1. Lo Sci Club Bassa Vallemaggia prevede le seguenti categorie di affiliazione:
       - Membri attivi, suddivisi in:
             o Organizzazione giovanile (OG)
             o Futuro aiuto monitori (FAM)
             o Membri attivi adulti
       - Membri passivi
       - Membri onorari

 

Art. 3.2. Fa parte del club ogni individuo che abbia raggiunto il 15.mo anno di età in regola con la quota sociale.

 

Art. 3.3. Sono membri attivi coloro che pagano la quota annua fissata dal comitato e partecipano attivamente alle attività organizzate dal club e sono tenuti al versamento dei contributi sia al club sia a SwissSki.

 

Art. 3.3.1 I membri OG (Organizzazione Giovanile) sono ragazzi e/o ragazze fino al 15.mo anno d’età e  sono considerati soci senza diritto di voto. Tale diritto può essere esercitato dal rispettivo rappresentante o tutore legale.

 

Art. 3.3.2 I membri FAM (Futuri Aiuto Monitori) sono ragazzi e/o ragazze tra il 15.mo e il 18.mo anno d’età, motivati a diventare aiuto monitori e in seguito monitori e sono considerati soci con diritto di voto.

 

Art. 3.3.3 I membri attivi adulti sono tutti i soci maggiorenni che partecipano attivamente alle attività del Club e sono considerati soci con diritto di voto.

 

Art. 3.4. Sono membri passivi coloro che sostengono il club mediante il versamento della quota annua e non partecipano attivamente alle attività. Non sono tenuti al versamento dei contributi a Swiss-Ski e sono considerati soci con diritto di voto.

 

Art. 3.5. Soci che abbiano acquisito dei meriti speciali verso la società, possono essere proclamati, previo accordo assembleare, soci onorari. L’ammissione di un socio è subordinata alla decisione del comitato. In caso di rifiuto il postulante ha diritto di appellarsi all’assemblea.


Art. 3.6. Con l’ammissione al club, ogni membro attivo diventa contemporaneamente membro della Federazione svizzera di sci (Swiss-Ski) e della relativa associazione regionale.

 

 

Fa parte del club ogni individuo che abbia raggiunto il 15.mo anno di età in regola con la tassa sociale. I ragazzi fino a 15 anni vengono iscritti al gruppo O.G e sono considerati soci senza diritto di voto. Sono attivi coloro che pagano la quota annua fissata dal comitato. Sono contribuenti coloro che appoggiano il club mediante un contributo annuale. Soci che abbiano acquisito dei meriti speciali verso la società, possono essere proclamati, previo accordo assembleare, soci onorari. L’ammissione di un socio è subordinata alla decisione del comitato. In caso di rifiuto il postulante ha diritto di appellarsi all’assemblea.


Art. 4 Doveri e diritti dei soci

 

Art. 4.1. Esclusione di un membro del club

Un membro che, nonostante ripetuti solleciti, non adempie ai propri obblighi finanziari nei confronti del club o che, con il proprio comportamento, lede gravemente il buon nome del club può essere escluso dallo stesso su decisione del Comitato direttivo. In caso di rifiuto il membro escluso ha diritto di appellarsi all’assemblea.


Art. 4.2. Termine dell’affiliazione
L’affiliazione si estingue in caso di dimissioni, esclusione o decesso del membro nonché in caso di scioglimento del club. La dichiarazione di dimissioni deve essere presentata per iscritto al Comitato direttivo entro e non oltre il 31 novembre per la stagione successiva. Trascorso tale termine, l’affiliazione si intende rinnovata per la stagione associativa successiva.


Art. 5 Etica e Doping

 

Art. 5.1. In quanto membro di Swiss-Ski, il club e i suoi membri sono soggetti alla Carta etica, allo Statuto in materia di etica e allo Statuto sul doping di Swiss Olympic nonché agli altri documenti di dettaglio correlati.


Art. 5.2. Presunte violazioni dello Statuto sul doping e dello Statuto in materia di etica sono oggetto d’indagine da parte di Swiss Sport Integrity e sanzionate in conformità ai casi definiti nello Statuto in materia di etica. Negli altri casi, la valutazione giuridica e l’eventuale sanzione avvengono secondo le disposizioni previste dai rispettivi Statuti sul doping e in materia di etica, esclusivamente dinanzi al Tribunale dello sport svizzero, con esclusione dei tribunali ordinari.
Le vie di ricorso sono disciplinate dalle disposizioni contenute nello Statuto sul doping o nello Statuto in materia di etica rispettivamente nei relativi Regolamenti.

 

Art. 6 Gli Organi del Club e loro competenze


Gli organi del club sono:
    - l’assemblea dei soci
    - il comitato direttivo
    - il presidente onorario
    - la commissione tecnica
    - la commissione di revisione

 

Art. 7 Assemblea generale


Art. 7.1. L’assemblea generale è convocata annualmente dal comitato direttivo in primavera alla fine della stagione invernale e tutte le volte che quest’ultimo lo ritiene opportuno e glie ne faccia domanda un quinto dei soci.


Art. 7.2. L’assemblea generale è l’organo supremo del club; è la sola competente a decidere sugli affari  
seguenti:
   a) Elezione del Comitato direttivo e dell’Ufficio di revisione
   b) Approvazione del Rapporto annuale del Comitato direttivo, del Conto annuale e del Budget nonché della

       Relazione dell’Ufficio di revisione; concessione del discarico
   c) Nomina di membri onorari del club
   d) Determinazione della quota associativa annuale per tutte le categorie di affiliazione
   e) Modifiche degli Statuti o adesione a una federazione
    f) Decisione su reclami presentati nei confronti del Comitato direttivo
   g) Scioglimento dello sci club
   h) Deliberazione sulle proposte dei membri presentate per iscritto alla Presidentessa o al Presidente  
       almeno cinque giorni prima dell’Assemblea


Art. 7.3. I membri del club hanno il diritto di presentare proposte da sottoporre all’Assemblea dei soci.

 


Art. 8 Comitato Direttivo

 

Art. 8.1. Il comitato direttivo è l’organo esecutivo e rappresenta il club di fronte ai terzi. Si compone da 3 fino a 7 membri. È composto dalle seguenti funzioni:
     - Presidentessa o Presidente; che lo dirige, firma in nome del club unitamente al segretario-cassiere e presenta il     

       rapporto annuale
    - Segretaria-cassiera o segretario-cassiere; che tiene i verbali delle sedute del comitato e delle assemblee; evade la 

      corrispondenza; esige le tasse; amministra la cassa; tiene l’elenco dei soci ed allestisce i rapporti di cassa che gli   

      incombono
    - Vice presidentessa o vice-presidente
    - Presidentessa o presidente della commissione tecnica


Art. 8.2. Il Comitato direttivo si organizza autonomamente. I membri del Comitato direttivo sono eletti dall’Assemblea dei soci annualmente. In caso di elezione sostitutiva, il nuovo membro del Comitato direttivo resta in carica per il restante periodo del mandato ordinario. La rielezione è ammessa. Di principio la durata complessiva del mandato di un membro del Comitato direttivo non deve superare i 12 anni. Nel Comitato direttivo è auspicata una rappresentanza equilibrata dei generi. Il Comitato direttivo può deliberare validamente se sono presenti almeno tre membri, tra cui la Presidentessa o il Presidente del club, la cui presenza è obbligatoria.

 

I membri del Comitato direttivo adempiono ai propri doveri con la diligenza e l’efficienza richieste nonché secondo le proprie migliori capacità.
Essi svolgono la propria attività esclusivamente nell’interesse dell’associazione. Qualora un membro del Comitato direttivo si trovi in una situazione di potenziale conflitto di interessi in relazione a una decisione del Comitato, esso deve informarne la Presidentessa o il Presidente e astenersi dal partecipare alla discussione e alla decisione. Inoltre, il membro deve astenersi da qualsiasi scambio con altri membri del Comitato direttivo in merito alla decisione.
L’astensione dal voto dovuta a un conflitto di interessi deve essere riportata nel verbale. Se il conflitto di interessi riguarda la Presidentessa o il Presidente, esso deve informarne la Vice Presidentessa o il Vice Presidente.
Qualora l’interessata o l’interessato contesti la presunta esistenza del conflitto di interessi, la decisione è rimessa al Comitato direttivo che delibera con l’esclusione del membro in questione.
I membri del Comitato direttivo non possono chiedere, ricevere, accettare o concedere agevolazioni dirette o indirette che siano o possano sembrare collegate al loro mandato in seno all’associazione e che abbiano un valore superiore a quello puramente simbolico.


Art. 8.3. Il segretario-cassiere può non fare parte del comitato ma deve lavorare a stretto contatto con esso.

 


ART. 9 Commissione Tecnica

 

La commissione tecnica è nominata dal comitato ed è composta da minimo 3 membri. Il presidente della  
commissione tecnica deve essere membro del comitato. Gli altri due componenti possono essere sia del  
comitato che soci. Qualsiasi decisione può essere presa alla presenza di almeno 2 di essi. Essa si occupa della conduzione tecnica delle attività stagionali. È tenuta a presentare annualmente un rapporto  
all’assemblea.

 


ART. 10 Presidente Onorario


Il Presidente Onorario non detiene poteri decisionali formali, ma la sua presenza è un segno di riconoscimento e gratitudine. il Presidente Onorario svolge un ruolo fondamentale nell'apportare valore aggiunto a un'organizzazione attraverso la sua presenza, rappresentanza, consulenza e sostegno finanziario



Art. 11 Commissione di revisione

 

Art. 11.1. Si compone di due membri e di un supplente. Deve presentare un rapporto scritto all’assemblea generale.


Art. 11.2. I due membri dell’Ufficio di revisione sono eletti dall’Assemblea dei soci per un mandato della durata massima di quattro anni e possono essere rieletti per un ulteriore periodo. Spetta all’Ufficio di revisione verificare la contabilità del Comitato direttivo e riferire all’Assemblea dei soci presentando una relazione sui controlli effettuati. I membri dell’Ufficio di revisione hanno il diritto di consultare, in qualsiasi momento, la contabilità e i giustificativi.

 


Art. 12 Patrimonio sociale

 

Il patrimonio sociale è costituito dagli utili di esercizio, dalle tasse sociali e da contribuzioni volontarie. Di fronte ai terzi il club risponde unicamente con il suo patrimonio sociale, esclusa qualsiasi responsabilità personale dei membri, degli organi dirigenti o di altri soci del club. Il club non è responsabile per i danni causati dai soci.


Art. 13 Modifica degli statuti

 

Il comitato e i soci possono proporre modifiche allo statuto.

 


Art. 14 Scioglimento

 

Art. 14.1. Il club non può sciogliersi fino a quando dieci soci ne fanno parte. In caso di scioglimento il patrimonio sociale sarà depositato in banca e verrà riservato, durante il periodo di cinque anni, per l’eventuale ricostituzione di un nuovo sci club nella stessa regione affiliato alla Swiss Ski. Se la società non verrà ricostituita, il patrimonio sociale sarà devoluto in parti uguali agli altri sci club affiliati alla Swiss Ski della Valle Maggia.


Art. 15 Varie


Art. 15.1. L’anno contabile dello Sci Club Bassa Vallemaggia va dal 1° aprile al 30 marzo.


Art. 15.2. Gli Statuti, i Regolamenti, le direttive, le disposizioni ecc. di Swiss-Ski nonché della relativa associazione regionale si applicano, in via complementare, ai presenti Statuti del Club.

 


Art. 16 Approvazione

 

Le presenti disposizioni statutarie, comprese le modifiche richieste da Swiss Olympic e Swiss-Ski, sono state approvate da parte del Presidium di Swiss-Ski e sottoposte ai soci dello Sci Club Bassa Vallemaggia e approvate mediante votazione online in data 25.04.2026. e sostituisce quello del 1968, del 1986, del 1999, del 2004, del 2006, del 2009, del 2014, del 2021 (14.05.2021), del 2021 (20.11.2021), del 2024 (27.04.2024).  

 

 

Per lo Sci Club Bassa Vallemaggia
Il presidente: Marc Müller

La Segretaria/Cassiera: Lisa Meoli

Sci Club Bassa Vallemaggia
Ala Ferovia 30
CH-6672 Gordevio
IBAN: CH2700764199699962001

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