StatutoAggiornato il 28 maggio 2009 Art. 1 Fondazione e nomeSotto il nome Sci Club Bassavalle viene costituito a Gordevio l’11.10.1967 un’associazione di carattere sportivo con sede a Gordevio.Art. 2 Fine e scopoScopo del club è di promuovere e diffondere lo sport dello sci organizzando:
Art. 3 Membri della societàFa parte del club ogni individuo che abbia raggiunto il 15.mo anno di età in regola con la tassa sociale. I ragazzi fino a 15 anni vengono iscritti al gruppo O.G e sono considerati soci senza diritto di voto. Sono attivi coloro che pagano la quota annua fissata dal comitato. Sono contribuenti coloro che appoggiano il club mediante un contributo annuale. Soci che abbiano acquisito dei meriti speciali verso la società, possono essere proclamati, previo accordo assembleare, soci onorari. L’ammissione di un socio è subordinata alla decisione del comitato. In caso di rifiuto il postulante ha diritto di appellarsi all’assemblea.Art. 4 Doveri e diritti dei sociLe dimissioni devono essere inoltrate per iscritto. Il socio in mora con il pagamento della quota sociale viene radiato. I soci che vengono meno ai loro doveri e che in qualsiasi modo danneggiano la società possono venir espulsi dal suo seno in qualunque assemblea, su proposta del comitato, a maggioranza di votanti.Art. 5 Gli organi del club e loro competenzeGli organi del club sono:
Art. 6 Assemblea generaleArt. 6.1 L’assemblea generale è convocata annualmente dal comitato in primavera alla fine della stagione invernale e tutte le volte che quest’ultimo lo ritiene opportuno e glie ne faccia domanda un quinto dei soci.Art. 6.2 L’assemblea generale è l’organo supremo del club; è la sola competente a decidere sugli affari seguenti:
Art. 7 ComitatoIl comitato è l’organo esecutivo e rappresenta il club di fronte ai terzi. Si compone di 5 o 7 membri. È composto:
Art. 8 Commissione tecnicaLa commissione tecnica è nominata dal comitato ed è composta da 3 membri Il presidente deve essere membro del comitato. Gli altri due componenti possono essere sia del comitato che soci. Qualsiasi decisione può essere presa alla presenza di almeno 2 di essi. Essa si occupa della conduzione tecnica delle attività stagionali. È tenuta a presentare annualmente un rapporto all’assemblea.Art. 9 Commissione di revisioneSi compone di due membri, uno dei quali non rieleggibile e di un supplente. Deve presentare un rapporto scritto all’assemblea generale.Art. 10 Disposizioni transitorieI membri del comitato stanno in carica un anno e sono rieleggibili.Art. 11 Patrimonio socialeIl patrimonio sociale è costituito dagli utili di esercizio, dalle tasse sociali e da contribuzioni volontarie. Di fronte ai terzi il club risponde unicamente con il suo patrimonio sociale, esclusa qualsiasi responsabilità personale dei membri, degli organi dirigenti o di altri soci del club. Il club non è responsabile per i danni causati dai soci.Art. 12 Modifica degli statutiIl comitato e i soci possono proporre modifiche allo statuto.Art. 13 ScioglimentoIl club non può sciogliersi fino a quando dieci soci ne fanno parte. In caso di scioglimento il patrimonio sociale sarà depositato in banca e verrà riservato, durante il periodo di cinque anni, per l’eventuale ricostituzione di un nuovo sci club nella stessa regione. Se la società non verrà ricostituita, il patrimonio sociale sarà devoluto in parti uguali agli altri sci club della valle.Art. 14 ApprovazioneIn presente statuto è stato approvato nell’assemblea del 28 maggio 2009 e sostituisce quello del 1968, del 1986, del 1999, del 2004 e del 2006 ed entra immediatamente in vigore.Per lo Sci Club Bassa Vallemaggia |